Ho già scritto sull'Urbanistica e sul Disegno di Legge (D. L.) della Giunta n. 409 i quattro pezzi, ai quali rimando per non ripetermi su concetti e osservazioni esposti e per una maggiore comprensione di quanto intendo evidenziare,

“L'attuale discussione sull'Urbanistica come terreno fertile per una crescita della Sardegna”,

“Oristano Capitale della Cultura”,

L'Urbanistica e il modello di sviluppo della Sardegna – considerazioni generali”

” L'Urbanistica e il modello di sviluppo della Sardegna – Disegno di Legge di iniziativa della Giunta Regionale n. 409 del 21.03.2017 di “Disciplina generale per il governo del territorio”.

Come già scritto il Disegno di Legge n. 409 della Giunta Regionale della Sardegna, preceduto dalla Relazione della Giunta Regionale, che illustra i vari articoli, è costituita da 113 articoli ed è strutturata nel seguente modo:

– TITOLO I “Disposizioni generali”, di 34 articoli;

– TITOLO II “Atti di programmazione e governo del territorio”, di 34 articoli;

– TITOLO III “Contenuti della pianificazione”, di 30 articoli;

– TITOLO IV “Ulteriori atti di governo del territorio” di 6 articoli;

– TITOLO V “Disposizioni transitorie e finali” di 9 articoli;

– Allegato A “Parametri urbanistico – edilizi” di 11 articoli;

– Allegato B, riguardante le superfici minime d'intervento per le colture e per gli allevamenti;

– Scheda di analisi tecnico – normativa (ATN).

La IV Commissione “Governo del territorio, ambiente, infrastrutture, mobilità” del Consiglio Regionale, presieduta dall'On. Antonio Solinas, ha approvato, all'inizio di agosto scorso, il TESTO UNIFICATO D. L. 409 – PP. LL. 19 – 418 – 438 ” Disciplina generale per il governo del territorio”. Dal 15 settembre prossimo questo testo dovrebbe approdare nell'Aula del Consiglio Regionale per la discussione e l'eventuale approvazione.

La prima considerazione che mi viene spontanea è che gli articoli, in risposta anche a chi chiedeva una semplificazione del testo, sono passati da 113 a 90, con una diminuzione del 20,35 % del numero degli articoli.

Inoltre, ritengo che il Testo Unificato approvato in IV Commissione meriti un approfondimento non solo sugli articoli maggiormente approfonditi sui Media, ma anche su altri, che rappresentano una evidente innovazione rispetto alle vecchie leggi. Premetto che sono contrario alle liquidazioni sommarie fatte da varie parti, forse, senza neanche aver letto attentamente tutta la proposta e non mi piacciono le posizioni di chi vuole sempre azzerare quanto fatto da chi ha governato prima, con motivazioni generiche e, aggiungo, forse, con poca saggezza e lungimiranza, interessati solo a raccogliere voti alle prossime elezioni regionali e non a dare maggiori certezze sullo sviluppo della nostra Regione. Sono contrario anche al “benaltrismo” di chi ritiene che ci siano altre cose da fare, considerando che il Disegno di Legge n. 409 è stato presentato dalla Giunta Regionale il 21 marzo 2017. Nei sei mesi, che non sono pochi, di fine di questa consiliatura regionale si ha il diritto e il dovere di governare e amministrare e fare proposte fino alla fine del mandato.

In questo pezzo intendo affrontare alcuni aspetti riguardanti le varie questioni poste dai Media, da Associazioni, Gruppi culturali, Sindacati, Imprenditori del settore turistico, dall'ANCE (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili), dall'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), dagli Ambientalisti (Lega Ambiente, WWF, Gruppo di Intervento Giuridico), Albi Professionali, Formazioni Politiche e singoli cittadini sul Titolo I “Disposizioni generali”, costituito dai primi 32 articoli. In particolare:

– il Capo I su “Principi e finalità” con l'articolo 3 “Finalità della pianificazione”;

– il Capo III su “Forme di cooperazione e copianificazione”, con gli articoli 8 e 9, che riguardano, rispettivamente, “Accordi di pianificazione” e “Conferenza di copianificazione”;

– il Capo IV su “Organismi e strumenti a supporto della pianificazione, con gli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 17 rispettivamente, su “Commissione regionale per il paesaggio”, “Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per il monitoraggio delle trasformazioni del territorio”, “Banca della terra”, “Condotta urbanistica e paesaggistica”, “Commissione consultiva sulle problematiche edilizie e urbanistiche della disabilità” e “Contributi regionali“;

Capo VI su “Partecipazione dei privati alle scelte pianificatorie” con gli articoli 22 e 23 su, rispettivamente, ” Informazione e partecipazione” e “Dibattito pubblico per le opere di rilevante impatto”;

– il Capo VII su “Perequazione, compensazione”, con gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 32, rispettivamente su “Perequazione urbanistica”, “Compensazione urbanistica”, “Perequazione e compensazione territoriale, ecologica preventiva e paesaggistica”, “Incrementi volumetrici per interventi in materia di efficientamento energetico degli edifici”, ” Incrementi volumetrici dell'edificato esistente per la riduzione del nuovo consumo di suolo”, ” Interventi per la riqualificazione e promozione del sistema turistico ricettivo” e “Registro dei diritti edificatori”.

Condivido la stesura della articolo 3, ma aggiungerei il seguente comma 2:

“La Regione istituisce, con l'obiettivo di favorire la sensibilità verso i temi del paesaggio, della sua tutela e valorizzazione sostenibile e la qualità del costruire:

a) il “Premio di Urbanistica della Sardegna” per i Piani di governo del territorio o i progetti urbanistici e architettonici, che presentino particolari qualità dal punto di vista paesaggistico, ambientale, architettonico e di efficienza energetica. Tale premio è finanziato dalla Regione, che, a tale scopo, individua delle linee guida adeguate, trasparenti e partecipate, entro dodici mesi dalla vigenza della presente Legge;

b) il “Premio della Capitale della Cultura della Sardegna”, con l'obiettivo di individuare la candidata alla selezione della “Capitale della Cultura” nazionale per ogni anno successivo a quello in questione. Tale premio è finanziato dalla Regione, che, a tale scopo, individua delle linee guida adeguate, trasparenti e partecipate, entro dodici mesi dalla vigenza della presente Legge.

Una tale proposizione rafforzerebbe la volontà espressa nei primi articoli della Legge nell'indicazione dell'oggetto, dei principi della pianificazione e delle finalità della pianificazione territoriale.

L'articolo 8 sugli Accordi di pianificazione, al comma 1 recita “La Regione, i Comuni e loro forme associative, e gli ulteriori soggetti competenti alla formazione degli atti di pianificazione, qualora si renda necessario, e nel rispetto delle disposizioni della presente Legge, promuovono la conclusione di appositi accordi di pianificazione.”

Ne condivido in pieno la formulazione, in quanto in questo modo i Comuni hanno la possibilità di assumere un ruolo decisivo nella copianificazione del proprio territorio, con la stesura di un accordo con la Regione, che puntualizzi la cornice strategica della progettazione urbanistica, che si intende delineare.

Considero molto importante l'articolo 9 sulla Conferenza di copianificazione, che al comma 1 recita “La conferenza di copianificazione è la sede in cui gli enti competenti si esprimono sugli atti di governo del territorio di competenza dei soggetti della pianificazione e programmazione territoriale …..”. Inoltre, il comma 3 prevede che “Alla conferenza di copianificazione si applicano le norme della conferenza dei servizi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”. Quest'ultima scelta consentirà di approvare i Piani Urbanistici Comunali in circa due anni e mezzo, perchè nella Conferenza dei Servizi si dovranno pronunciare tutti i soggetti interessati a rilasciare pareri e tale Conferenza può essere convocata dai Comuni, come precisato nell'articolo 43 ” Procedura di approvazione del piano urbanistico comunale”.

A tale scopo, per evitare che ci siano dubbi sull'obbligo di pronunciamento di tutti i soggetti interessati in Conferenza dei Servizi, propongo di variare nel seguente modo il comma 2:

“La presente Legge disciplina le finalità delle conferenze di copianificazione, distinguendo funzioni ed effetti della partecipazione degli enti coinvolti in ragione delle fasi del processo di approvazione degli atti di governo del territorio. La conferenza di copianificazione, acquisisce coordinandoli, nelle diverse fasi di approvazione degli atti di governo del territorio, le risultanze degli endoprocedimenti relativi alla Valutazione ambientale strategica, alla Valutazione di incidenza ambientale, all’adeguamento al Piano di assetto idrogeologico e alla copianificazione dei beni di cui all’articolo 49 delle NTA del PPR, come già disciplinati dalle specifiche disposizioni che regolano le relative procedure, alla verifica di coerenza da parte della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia e al corretto uso dei suoli da parte del Gruppo SCUS (Gruppo Schema del Corretto Uso del Suolo).”

Condivido la formulazione degli articoli 11 e 12, perchè dimostrano l'intenzione di avere particolare riguardo al paesaggio, alla qualità del paesaggio e al monitoraggio delle trasformazioni del territorio.

Degno di nota è l'articolo 13 sulla istituzione della “Banca della terra” che consiste in un inventario dei terreni pubblici e dei terreni privati che i proprietari hanno dichiarato disponibili per la temporanea assegnazione ai soggetti che ne fanno richiesta per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, che è così formulato: ” Al fine di valorizzare il patrimonio agricolo -forestale, di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, anche per incentivare l'insediamento dell'imprenditoria agricola in particolare dei giovani imprenditori, nonchè al fine di favorire la salvaguardia del territorio e del paesaggio, è istituita la Banca della terra.” L'attuazione di quest'articolo può creare le condizioni di una ripresa dell'economia agricola.

L'articolo 14 sulla istituzione nei Comuni, singoli o associati, della “Condotta urbanistica e paesaggistica” consentirà, con il supporto della Regione, di approvare nei tempi certi già citati gli strumenti di pianificazione territoriale.

L'articolo 15 “Commissione consultiva sulle problematiche edilizie e urbanistiche della disabilità” è una novità importante introdotta dalla Commissione IV. Testualmente recita, al comma 1 “Al fine di monitorare le problematiche edilizie e urbanistiche della disabilità, di redigere linee guida per il loro superamento, di individuare le relative soluzioni e di proporre politiche di incentivazione della residenzialità, dei servizi e del turismo sostenibile e accessibile, è istituita la Commissione consultiva sulle problematiche edilizie e urbanistiche in seno alla Regione.” Un segno importante sia culturale che sociale e un passo in avanti nella direzione di una maggiore civiltà urbana.

Propongo di modificare il comma 2 dell'articolo 17 sui contributi regionali nel seguente modo, per garantire un reale impegno strategico della Regione nel finanziare la pianificazione territoriale, senza scrivere che l'effettiva assegnazione è subordinata all'effettiva disponibilità di bilancio:

“I contributi regionali non possono superare il novanta per cento del costo complessivo a carico dei Comuni.”

Ho già scritto dell'importanza che attribuisco al Capo VI “Partecipazione dei privati alle scelte pianificatorie” con gli articoli 22 e 23 su, rispettivamente, ” Informazione e partecipazione” e “Dibattito pubblico per le opere di rilevante impatto”

L'Art. 22 “Informazione e partecipazione” recita al comma 1 “Nei procedimenti di formazione e approvazione degli atti di governo del territorio sono assicurate adeguate forme di partecipazione dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi e la concertazione con le parti economiche e sociali.”

Per rafforzare questa impostazione e dare una risposta adeguata a quanti segnalano una mancanza di coinvolgimento dei cittadini nella stesura di questa Legge, propongo di modificare nel seguente modo il comma 4 di questo articolo:

“Al fine di assicurare livelli uniformi e reale partecipazione alle decisioni sul governo del territorio nell'intero ambito regionale, la Regione definisce con apposite linee guida, da emanarsi improrogabilmente entro dodici mesi dalla vigenza della presente Legge, le metodologie, le tecniche, gli indicatori di risultato condivisi e ritenuti congrui della reale partecipazione e le pratiche di informazione e partecipazione e incentiva forme di collaborazione interistituzionale per fornire l'adeguato supporto conoscitivo e documentale.”

Con questa impostazione sarà superata la difficoltà di concretizzare un reale coinvolgimento dei cittadini, dovuto anche al fatto che finora nessuno aveva individuato criteri e modalità che garantissero anche una misura concreta della partecipazione e una procedura.

Per quanto riguarda l'articolo 23 propongo di portare da 40 a 90 i giorni di apertura del dibattito pubblico sulle opere di rilevante impatto previsti dal comma 12, prorogabili, su proposta motivata, una sola volta di trenta giorni. Questo articolo è sottovalutato, ma eviterà in futuro tante polemiche e le grandi opere saranno maggiormente “condivise”.

Segnalo, inoltre, che è stata eliminata la discrezionalità prevista nel comma 8 dell'articolo 25 (sostituito dall'articolo 23) che metteva in capo all'amministrazione pubblica procedente la decisione di valutare l'esigenza o meno dell'effettuazione del dibattito pubblico.

Ho già scritto degli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 32, che, nella proposta della IV Commissione sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 34.

Ritengo che la proposta avanzata dalla IV Commissione rappresenti un buon compromesso tra le proposte avanzate da tutti i soggetti interessati, nel rispetto delle esigenze del paesaggio, dei cittadini e degli operatori economici.

Degno di nota è l'articolo 26, che, al comma 3, individua un nuovo strumento di compensazione che è la “compensazione ecologica”, definito come “lo strumento mediante il quale il Comune, a fronte di progetti di trasformazione di rilevante impatto che determinino l’occupazione di suolo inedificato, impone al soggetto pubblico o privato misure finalizzate a garantire il riequilibrio del sistema conseguente alla riduzione del valore ambientale.” Una possibilità innovativa e coerente con le avanzate impostazioni di pianificazione urbanistica, attente al paesaggio e all'ambiente.

Occorre modificare la formulazione del comma 1 dell'articolo 27, per tener conto delle ultime norme e disposizioni in materia di efficienza energetica, nel seguente modo:

“Per la realizzazione, in data anteriore al termine di cui all'articolo 4-bis, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), di nuovi edifici ad energia quasi zero (nzeb) come introdotto dall'articolo 5, comma 1, della Legge n. 90 del 2013 e dal punto 3.4 dell'Allegato 1 del D. I. del 26.06.2015, la potenzialità edificatoria stabilita in via ordinaria dallo strumento urbanistico per l'ambito in cui ricade l'intervento è incrementata del 25 per cento.”

In particolare, l'articolo 29, con la sua nuova formulazione, relativamente agli incrementi volumetrici dell'esistente, è definito nel seguente modo, al comma 4:

“a) sono ammessi, anche in deroga ai parametri e agli indici previsti dagli strumenti urbanistici, nella percentuale massima del 25 per cento dei volumi legittimamente esistenti, e in ogni caso fino a un massimo inderogabile di 1500 metri cubi;

b) sono destinati al miglioramento della qualità dell’offerta turistica e mediante la realizzazione di servizi e/o all’ampliamento delle superfici delle camere senza aumento di posti letto; per strutture ricettive dotate di posti letto in numero inferiore a 100, è consentito destinare l’incremento volumetrico, nella misura stabilita alla lettera a) del presente comma, alla creazione di nuove camere, purché non si superi il limite massimo complessivo di 100 posti letto

c) si sviluppano oltre la fascia delimitata dalla linea di battigia marina e dalla linea, ad essa parallela, passante per lo spigolo del corpo di fabbrica appartenente alla struttura turistico-ricettiva più vicino alla linea di battigia marina;

d) si sviluppano nella porzione del lotto più distante dalla linea di battigia marina e, ove possibile, oltre i 300 metri dalla linea di battigia marina, o all’interno del sedime originario.”

L'impatto sui volumi esistenti, considerato che è una misura una tantum e risponde all'esigenza di modernizzare poco più di cento strutture ricettive esistenti nel settore turistico, se venissero introdotte le modifiche proposte su questa prima parte della Legge, mi pare sostenibile e nel rispetto degli obiettivi di una pianificazione di qualità e di adeguamento delle piccole strutture ricettive.

Nei prossimi giorni intende completare le mie considerazioni sulle altre parti della Legge.

Giampiero Vargiu

Laureato in Ingegneria elettrotecnica all'Università di Cagliari nel 1980. Sindaco del Comune di Villagrande Strisaili dal 1995 al 2000. Socio della Societ di Ingegneria TEAM SISTEMI ENERGETICISRL, che ha sede operativa a Oristano e opera in tutta la Sardegna. Esperto in efficienza energetica e fonti di energia rinnovabili.