Art. 1 Denominazione e sede

È costituita in Oristano , ove ha la sua sede, in Via Levante 1, l’associazione senza fini di lucro denominata “Oristano e Oltre” per volontà di un gruppo di persone denominate Soci Fondatori.

Codice Fiscale 90053680956

Art. 2 Principi fondanti dell’Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità culturali e sociali.

L’Associazione si propone di promuovere la cultura e i valori della democrazia, della partecipazione, del confronto e del dialogo quali valori fondanti della società.

L'adesione all’Associazione è libera, il funzionamento della stessa è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, le cariche sociali sono gratuite ed elettive.

Art. 3 Finalità

Promuovere ogni attività culturale e sociale tendente al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei cittadini alla vita culturale, politica e amministrativa.

Rappresentare una sede di ricerca, di discussione, di confronto, anche fra posizioni diverse, nel rispetto delle opinioni di ciascuno, sui temi istituzionali, economici e sociali di maggiore attualità a livello regionale e locale.

Costituire un punto di riferimento sul territorio, aggregando diverse esperienze e competenze umane e professionali, siano esse individuali che associative o di gruppi sociali ed economici.

Art. 4 Attività

L'Associazione svolge attività culturale e sociale organizzando ogni tipo di iniziative che permettano la realizzazione degli scopi dell’associazione ed, in particolare:

  • promuove attività di informazione, di raccolta dati, studi ed analisi;
  • contribuisce alla formazione di progetti di sviluppo a livello regionale e locale;
  • realizza un sistema di comunicazione aperto e trasparente al fine di informare i soci sulle attività dell'Associazione e di favorire la partecipazione, il dialogo e il confronto con tutti coloro che ne hanno interesse, nel rispetto delle regole stabilite;
  • cura la formazione periodica e continua degli associati anche attraverso seminari e workshop;

L'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare iniziative di di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

Art. 5 Gli Associati

Tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione acquistano la qualità di Associato, con l'accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda presentata allo stesso Consiglio Direttivo, controfirmata per la presentazione da un altro socio, e con il versamento della quota associativa annuale determinata dall'Assemblea dei soci.

Con l’ammissione all’Associazione il socio si impegna ad osservare le regole ed i principi contenuti dallo Statuto

I soci possono essere:

Soci Fondatori: persone, imprese, enti o istituzioni che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e ne hanno firmato l'atto costitutivo..

Soci Ordinari: persone, imprese, enti o istituzioni che desiderano partecipare attivamente al perseguimento delle finalità ed alle attività dell'associazione.

Soci Finanziatori: persone, imprese, enti o istituzioni che, non potendo prestare in maniera fattiva e continuativa la propria collaborazione, intendono essere comunque partecipi alla vita Associativa offrendo in prevalenza un contributo economico.

Gli Associati compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'Assemblea dell'Associazione.

Il socio cessa di partecipare all’Associazione: a) per dimissioni, da presentare al Consiglio Direttivo in qualunque momento, con effetto dal 31 dicembre dell’anno solare in corso; b) a seguito di provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

All’atto di ammissione gli associati versano la quota contributiva nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

L”˜associato non in regola con il versamento del contributo associativo annuo non è ammesso a partecipare all’Assemblea e, previa diffida, è escluso dall’Associazione. Ciascun iscritto ha il diritto al voto per l’approvazione e la modifica dello Statuto e la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, secondo le regole definite dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 Organi dell'Associazione

L'Assemblea degli Associati; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) il Segretario amministrativo;

Art. 8 Assemblea degli associati

L”˜Assemblea degli associati è costituita dai soci: fondatori, soci finanziatori, soci individuali, soci collettivi.

L”˜Assemblea approva, entro il mese di ottobre, il programma generale dell’attività da svolgere nell’anno successivo unitamente al relativo bilancio di previsione ed entro il mese di aprile il conto consuntivo e la relazione sull’attività svolta. Elegge, alle scadenze previste, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo. Approva i regolamenti dell’Associazione ed il loro aggiornamento periodico proposto dal Consiglio Direttivo.

L”˜Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, con avviso scritto o via fax o per posta elettronica agli associati almeno 7 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

L’Assemblea, inoltre, è convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata al Presidente almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea si considera regolarmente costituita con la presenza, in prima convocazione, di almeno la metà degli associati con diritto di voto; se in prima convocazione non si raggiunge il numero legale, l'Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto effettivo dei presenti.

La seconda convocazione può avere luogo nella stessa data e almeno un’ora dopo la prima convocazione.

Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei voti espressi nell’assemblea. Il diritto di voto viene esercitato dagli associati, personalmente o mediante delega ad un altro associato con diritto di voto. Ogni associato ha diritto ad un voto e può ricevere non più di due deleghe.

Non può partecipare all’Assemblea chi non è in regola con il versamento dei contributi associativi.

Art. 9 Presidente

II Presidente rappresenta anche legalmente l’Associazione e presiede sia il Consiglio Direttivo che l’Assemblea degli associati.

In caso di impossibilità a svolgere le sue funzioni il Presidente è sostituito dal Vicepresidente vicario che svolge le medesime attività per garantirne la piena operatività dell’Associazione

Articolo 10 Consiglio Direttivo

II Consiglio Direttivo costituisce l’organo amministrativo ed esecutivo dell’Associazione.

Fanno parte del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario amministrativo ed un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9. I componenti del Comitato durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, la sostituzione del dimissionario/i avverrà con decisione del Consiglio Direttivo e ratifica dell'Assemblea nella prima riunione convocata dopo la/e sostituzione/i.

Qualora le dimissioni riguardino la maggioranza del Consiglio Direttivo, lo stesso decade.

Il Consiglio Direttivo , all’atto del suo insediamento, nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario amministrativo.

Si riunisce su convocazione del Presidente o qualora un terzo dei componenti ne facciano richiesta. Delibera a maggioranza dei presenti e a parità di voti prevale il voto del Presidente. Sono valide le delibere adottate con la presenza almeno del Presidente e della metà dei membri del Consiglio Direttivo.

II Consiglio Direttivo provvede all’adozione di tutte le iniziative idonee alla realizzazione degli scopi dell’Associazione; stipula convenzioni, accordi con le pubbliche amministrazioni, con i privati e con altre istituzioni, finalizzati al perseguimento degli obiettivi sociali; decide sull’ammissione ed esclusione di nuovi associati; determina la misura del contributo associativo; amministra il fondo sociale; predispone il conto consuntivo annuale e il bilancio preventivo che deve essere approvato dall’Assemblea; propone all’Assemblea tutte le iniziative che ritiene opportuno assumere per la realizzazione degli scopi associativi.

II Consiglio Direttivo può delegare l’adempimento dei propri compiti congiuntamente al Presidente, al Vicepresidente ed al Segretario amministrativo.

Art. 11 Segretario amministrativo

Il Segretario amministrativo ha la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie dell’associazione, provvede all’incasso delle quote sociali e redige il preventivo, il rendiconto annuale e la relazione sulla gestione da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini dell’approvazione dell’Assemblea.

Art. 12 Durata e liquidazione dell’associazione

1. L’associazione ha durata illimitata, salvo il caso in cui l’Assemblea ne decida lo scioglimento e le modalità di chiusura.

Art. 13 Fondo sociale

Concorrono a costituire il fondo sociale: a) i contributi associativi; b) ogni altro contributo, donazione o provento, versato all’associazione.

Norma transitoria

I Soci fondatori compongono il primo Consiglio Direttivo e determinano la prima quota associativa.

In caso di dimissioni di un componente/i del Consiglio Direttivo o di cooptazioni nello stesso, la sostituzione o la cooptzione avverrà con decisione del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Il primo Consiglio Direttivo dura in carica due anni.