Spiace constatare come la Sardegna viva in un isolamento che, prima che fisico, è culturale. La riprova è che nessun organo di stampa e/o di partito sta dedicando un’attenzione adeguata al tema dell’autonomia differenziata.

Niente di più sbagliato: la questione sarda cambia i suoi elementi fondamentali a seconda di come evolve la questione istituzionale nazionale.

In questo quadro seguire l’evolversi della situazione relativa all’autonomia differenziata è fondamentale.

Un brevissimo riepilogo del tema per arrivare alla situazione attuale.

Il 22 ottobre 2017, gli elettori della Regione del Veneto hanno approvato il quesito a loro sottoposto, nel rispetto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 118/2015: Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?”

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È importante ricordare che la sentenza n. 18 della Corte costituzionale aveva ammesso solo questo quesito referendario, ritenendo inammissibili gli altri quesiti previsti dalle leggi regionali n. 14 e 15/2014: quesiti che riporto perché di grande interesse anche per noi sardi:

“Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica indipendente e sovrana?

Vuoi che la Regione del Veneto diventi una regione a statuto speciale?.

Vuoi che una percentuale non inferiore all’ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all’amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?

Vuoi che una percentuale non inferiore all’ottanta per cento dei tributi pagati annualmente dai cittadini veneti all’amministrazione centrale venga utilizzata nel territorio regionale in termini di beni e servizi?

Vuoi che il gettito derivante dalle fonti di finanziamento della Regione non sia soggetto a vincoli di destinazione?”

La Consulta ha dichiarato quindi illegittimi tutti questi quesiti; non va però dimenticato che su di essi la regione Veneto voleva una consultazione referendaria.

La scelta di ricorrere alle possibilità offerte dall’articolo 116 della Costituzione è quindi una diretta conseguenza del pronunciamento della Consulta.

Il 28 febbraio 2018 Lombardia, Veneto, l’Emilia Romagna e Governo hanno firmato l’accordo preliminare per quella che viene definita l’autonomia differenziata; significa che le tre regioni hanno chiesto di esercitare tutte o in parte le competenze aggiuntive previste dall’articolo 116 della Costituzione

Le materie che possono essere trasferite in base alle condizioni particolari di autonomia per le regioni ordinarie sono quelle del terzo comma dell’art. 117 e si trovano all’interno di due elenchi: le 20 competenze concorrenti tra Stato e Regioni, dal commercio con l’estero alla ricerca, all’energia e le tre competenze esclusive dello Stato, cioè giustizia, pace, istruzione e tutela dell’ambiente.

Il 12/07/2018 il presidente della Regione Veneto ha inviato al ministro degli Affari regionali la proposta di legge delega per il riconoscimento dell’autonomia differenziata.

Il testo della proposta, elaborato dalla Commissione trattante istituita dalla Giunta regionale, prevede la stipula di una intesa tra Governo e Regione per una legge delega che dettagli le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per tutte le 23 materie previste dalla Costituzione.

Questa proposta pone ora dedicate questioni istituzionali, procedurali e di contenuto, riassumibili nelle seguenti domande: la legge delega è uno strumento che risponde alle procedure previste dalla Costituzione? In quale ambito si dovranno esplicare i poteri legislativi tra i diversi livelli di governo?. I livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali saranno garantiti su tutto il territorio nazionale o vi saranno livelli di servizi differenti di prestazioni tra Nord e Sud del paese?.Come saranno finanziate le materie trasferite?

La proposta del Veneto che, è bene tenere presente. farebbe da apripista anche per le altre regioni ordinarie, in primo luogo Lombardia e Emilia Romagna, prevede di presentare un'unica legge delega che verrebbe declinata in diversi DLgs attuativi, uno per ciascuna intesa regionale.

Come conciliare, però, l'esigenza. imposta dalla Carta di usare una procedura di approvazione rafforzata con il fatto che, per approvare i DLgs attuativi di un'eventuale delega, basterebbero solo i pareri delle camere?

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, l'operazione di trasferimento di competenze dallo stato alle regioni sarà quello della spesa storica oppure seguirà il criterio dei costi standard?

Come si può facilmente capire sono tutti temi dai quali le regioni meridionali e la Sardegna non possono estraniarsi.

Antonio Ladu

Laureato alla Bocconi di Milano in Lingua e Letterature straniere, è stato assistente di Italiano al Liceo Jeanson de Sailly a Parigi. Sindacalista nella Camera del Lavoro di Oristano e nella Segreteria regionale della Cgil. È stato inoltre presidente del Consorzio Industriale e del Sil-Patto territoriale di Oristano.